Ragazzi, è molto tempo ke penso di aprire una web radio, ho tutti gli strumenti ma in due o tre mi hanno detto ke è illegale! Allora mi son informato e ho letto ke lo streeming nn è illegale e ke ci sono un sacco di web radio, migliaia... e ho letto ke è lo stesso discorso dei p2p, sono illegale ma nessuno li vieta (dl urbani?)!
Ora, è davvero illegale? Posso riprodurre file mp3 senza andare incontro a galera, sanzioni ecc?
Asp risp! grazie mille!
Web Radio... è illegale?
- AleSSaNDRo
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L'art. 171 ter, lettera d), della l. 633/1941 sanziona penalmente chi: "d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (1)."
L'art 3 del D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, Regolamento di esecuzione in forza della legge appena citata) n. 338 del 2001, prevede: "Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione."
L'art 3 del D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, Regolamento di esecuzione in forza della legge appena citata) n. 338 del 2001, prevede: "Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione."
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